«Il saluto fascista non è reato», assolti quattro ultrà del Verona
Clamorosa sentenza del Tribunale di Livorno. I tifosi scaligeri fotografati all’Armando Picchi durante la partita del 3 dicembre 2011. Gli avvocati: non hanno creato pericolo
di Federico Lazzotti
Livorno, 7 Marzo 2015 – Fare il saluto romano in un luogo pubblico, come ad esempio una manifestazione sportiva, non è reato. A patto che gli autori non creino un pericolo pubblico e non vi sia, in quel gesto, una discriminazione razziale, religiosa oppure di nazionalità.
È una sentenza clamorosa che molto probabilmente dividerà e farà discutere quella emessa dal giudice del Tribunale di Livorno Antonio Perrone che nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo ha assolto i quattro ultrà del Verona accusati – si legge nel capo d’imputazione – «quali sostenitori della compagine scaligera, di aver compiuto manifestazioni esteriori usuali del disciolto partito fascista nell’eseguire il gesto del “saluto romano”». Era sabato 3 dicembre 2011, uno degli ultimi pomeriggi di paura intorno all’Ardenza per una partita di calcio .
Al centro dell’inchiesta della Procura, il comportamento tenuto allo stadio Armando Picchi da parte di Giovanni Andreis, 23 anni di Sommacampagna, Andrea Morando 38 di Pescantina, Sebastiano Zamboni, 25 di Bussolengo, e Federico Ederle, 45 di Grezzana. I primi tre vennero ripresi dalle telecamere della Digos mentre facevano il saluto fascista durante l’ingresso allo stadio, l’ultimo ultrà scaligeri è invece finito nei guai all’indomani della pubblicazione sul nostro giornale della sua immagine mentre con il braccio destro alzato sfidava il cordone dei carabinieri che cercavano di evitare il contatto tra le due tifoserie lungo il viale Italia.
In attesa delle motivazioni del giudice alla sentenza, attese entro 30 giorni, dunque prima del 5 aprile prossimo, per cercare di spiegare la scelta del Tribunale di Livorno, è necessario sovrapporre i tre elementi chiave della vicenda processuale: la formula con la quale i quattro imputati sono stati assolti, il capo d’imputazione del quale dovevano rispondere e la tesi sostenuta in aula dai loro legali, gli avvocati Giuseppe Trimeloni e Cristiano Ballarini.
Il reato che veniva contestato ai quattro tifosi dal pubblico ministero Alessandro Crini, titolare dell’indagine e poi sostituito in aula da un magistrato onorario, riguardava la legge Mancino del 1993 e non la legge Scelba, quella – per intenderci – che punisce l’apologia del fascismo. Nel primo caso infatti vengono «sanzionati e condannati, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista, e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali». In parole povere si tratta dello strumento legislativo per la repressione dei crimini d’odio. Fatta questa premessa ecco la tesi dei legali dei quattro tifosi che nel corso delle udienze hanno cercato di smontare un saluto alla volta l’impianto accusatorio della Procura.
«Il pericolo, con quel gesto, – hanno spiegato nell’arringa finale – di far aderire all’ideologia fascista altre persone, com’è spiegato nell’articolo 2 della legge Mancino, è infondato perché nell’occasione si confrontavano due tifoserie che sono ideologicamente avverse, dunque nessuno dell’altra fazione avrebbe potuto aderire a dettami fascisti». Ma le immagini di quel saluto romano non potrebbero aver influenzato un ragazzino di Collesalvetti o Timbuctù? E ancora: proprio l’avversione ideologica tra le due tifoserie non può essere stata fomentata ulteriormente da quei gesti? Poi c’è la questione dei crimini d’odio. «In questo caso – proseguono gli avvocati – non c’è stato nessun atto discriminatorio per quello che riguarda la razza, la religione e la nazionalità, visto che si tratta di due tifoserie italiane che professano la religione cristiano cattolica».
Una ricostruzione che evidentemente deve aver convinto il giudice. Il pubblico ministero, infatti, aveva chiesto al termine della sua requisitoria la condanna dei quattro imputati alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione. Invece il tribunale, uscito dalla camera di consiglio, ha assolto gli imputati con la formula del secondo comma. Dunque perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato. Con tanti saluti.
Nella foto in alto: uno degli ultrà del Verona mentre si “esibisce” nel saluto fascista
#1Emanuel Baroz
Il saluto romano allo stadio non è reato, assolti gli ultrà del Verona
http://www.progettodreyfus.com/il-saluto-romano-allo-stadio-non-e-reato-assolti-gli-ultra-del-verona/